CONVERSIONE PATENTI MILITARI

Il termine massimo per inoltrare la domanda di conversione militare è un anno dalla data di congedo.

La conversione militare della categoria D e del patentino istruttore può essere effettuata solo se il titolare ha compiuto 21 anni pertanto al conducente non ancora ventunenne che inoltra domanda di conversione militare potrà essere rilasciata solamente la patente di guida categoria A, B, C ed E, ma non la categoria D od il patentino istruttore.

Dal giorno successivo al compimento del 21 anno di età, detto conducente potrà, entro il termine inderogabile di un anno, procedere alla conversione anche della categoria D e/o del patentino istruttore.

La ricevuta rilasciata dalla motorizzazione è valida per la circolazione solamente per la categoria di patente di cui il titolare era già' in possesso e non per la categoria richiesta con la conversione.


CONVERSIONE PATENTE MILITARE

  •  MOD. MC 2112 C/C 9001 € 9,00 - C/C 4028 € 29,24
  •  Fotocopia carta d'identità
  •  Patente
  •  2 fotografie con sfondo bianco
  •  Certificato medico in bollo con fotografia timbrata
  •  Fotocopia del congedo + autocertificazione per autentica (o autorizzazione del comando alla conversione)
  •  All. N originale (o patentino militare in visione)

CONVERSIONE DELLA PATENTE CAT. D (avendo gia' convertito la cat. C)

  •  MOD. MC 2112 C/C 9001 € 9,00 - C/C 4028 € 29,24
  •  Patente
  •  2 fotografie
  •  fotocopia dell'allegato N utilizzato per la conversione precedente

N.B. Questa pratica può essere presentata entro un anno dal compimento dei 21 anni e solamente se entro l'anno dal congedo è stata presentata una precedente pratica di conversione per la categoria C.


CONVERSIONE MILITARE PATENTINO ISTRUTTORE

  •  Fotocopia del congedo + autocertificazione per autentica (o autorizzazione del comando alla conversione)
  •  Patente categoria A+D oppure A+DE in visione
  •  Tesserino istruttore in visione o all. N originale
  •  Fotocopia carta d'identità
  •  Dichiarazione sostitutiva di certificazione per residenza e cittadinanza
  •  Dichiarazione sostitutiva di certificazione per penale

CONVERSIONE PATENTINO ADR : NON CONVERTIBILE



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